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Ricongiunzione tra Casse e gestione separata                                                                                                                         2 marzo 2026

Il recente intervento dell’INPS che ha sbloccato la possibilità di ricongiungere i contributi dalla gestione separata alle Casse professionali e viceversa ha allargato le possibilità di pensionamento e di ricomposizione in un’unica pensione di spezzoni sparse in più gestioni previdenziali ma ha anche posto degli interrogativi a cui dovranno essere date delle risposte tecniche da parte degli enti coinvolti.

Potremmo avere un rilancio dell’istituto della ricongiunzione a cui il legislatore aveva assestato alcuni colpi alcuni anni fa che ne stavano per compromettere l’utilità: la legge 122/2010 che ha reso la ricongiunzione completamente onerosa in tutti i casi e l’introduzione nel 2006 e nel 2012 rispettivamente della totalizzazione e del cumulo cioè di due istituti gratuiti di unificazione dei diversi periodi di contribuzione.

Le Casse professionali e la gestione separata sono da allora ammesse al dialogo tra loro tramite questi due istituti. Solo che l'inserimento anche della ricongiunzione permette di ampliare le possibilità di scelta mettendo sul piatto della bilancia, in diversi casi, il costo da sostenere da un lato e l’anticipo pensionistico dall’altro, in alcuni casi anche di parecchi anni. Perciò uno dei problemi che dovrò essere valutato sarà proprio quello del confronto tra ricongiunzione da un lato e cumulo, totalizzazione e computo in gestione separata dall’altro.

Corsopensioni.it si adopererà attivamente per dare la consulenza necessaria e l‘apporto informativo e formativo utile ad affrontare i nuovi nodi.

Certo questa miniriforma, tra l’altro introdotta non tramite uno strumento legislativo ma amministrativo con tutti i limiti, ha anche dei lati ancora oscuri e criticabili.

Poco chiaro è il riferimento alla base imponibile per calcolare l’onere da versare alla gestione separata quale gestione accentrante di contributi provenienti da una Cassa professionale, base imponibile tra l’altro denominata “retribuzione”, quando entrambi gli enti si basano su redditi di lavoro autonomo. Infatti, si parla di “importo retributivo di riferimento (è) determinato utilizzando anche le retribuzioni dei periodi ricongiunti (ove ricadenti nell’arco temporale degli ultimi dodici mesi), provenienti da altra gestione pensionistica”, dopo che la circolare ha precisato che “la retribuzione di riferimento è individuata nella retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda”. Parrebbe quindi che dalla data della domanda si debba andare a ritroso e così determinare il reddito meno remoto, anche imbattendosi nei redditi dichiarati alla Cassa di provenienza nel caso, purché copra i precedenti 12 mesi o i periodi più brevi. Il punto andrà chiarito anche con esempi.

Alcune scelte poi lasciano perplessi: perché l’aliquota di computo nella Gestione separata è il 33% e non il 25% che è proprio l’aliquota destinata ai professionisti iscritti alla gestione separata? E poi: perché se un assicurato iscritto ad una Cassa con periodi coperti prima del 1996 (oppure sia prima che dopo il 1996) non può fare la ricongiunzione? Solo perchè, come dice l'INPS, la gestione separata prima non era stata istituita? Si poteva trasformare in montante contributivo quanto versato prima del 1996 e sommarlo al montante dei successivi periodi contributivi, ad esempio.

Insomma, il dado è stato lanciato e ora si tratta di saperlo gestire nel migliore dei modi, pur nelle inevitabili e consuete luci ed ombre.

Nelle prossime settimane, nella Sezione di questo sito dedicato alla formazione, faremo alcune clip accessibili a tutti in cui sottoporremo ad analisi i diversi aspetti principali, in vista di fare una diretta web tra qualche settimana, quando magari l’INPS avrà dato altri chiarimenti in merito.

https://youtu.be/IFR4sY6wk0M

 

Aumenta la speranza di vita e scende la speranza di pensione

Tra 10 anni 67 anni e 10 mesi per la pensione di vecchiaia.

Anno
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
Età pens.
67 anni
67 anni e 1 mese
67 anni e 3 mesi
67 anni e 6 mesi
67 anni e 6 mesi
67 anni e 8 mesi
67 anni e 8 mesi
67 anni e 9 mesi
67 anni e 9 mesi
67 anni 10 mesi
67 anni 10 mesi
Pensione anticipata
41 anni e 10 mesi (donne) 42 anni e 10 mesi (uomini)
41 anni e 11 mesi (donne) 42 anni e 11 mesi (uomini)
42 anni e 1 mese (donne) 43 anni e 1 mese (uomini)
42 anni e 4 mesi (donne) 43 anni e 4 mesi (uomini)
42 anni e 4 mesi (donne) 43 anni e 4 mesi (uomini)
42 anni e 6 mesi (donne) 43 anni e 6 mesi (uomini)
42 anni e 6 mesi (donne) 43 anni e 6 mesi (uomini)
42 anni e 7 mesi (donne) 43 anni e 7 mesi (uomini)
42 anni e 7 mesi (donne) 43 anni e 7 mesi (uomini)
42 anni e 8 mesi (donne) 43 anni e 8 mesi (uomini)
42 anni e 8 mesi (donne) 43 anni e 8 mesi (uomini)

 

Il Ministero dell'economia ha pubblicato la nota di aggiornamento alla  relazione annuale della Ragioneria dello stato  n. 26 del giugno 2025 sui prossimi scenari pensionistici.

Vediamo nella Tabella gli sviluppi per i prossimi 10 anni che, attenzione, sono al momento soltanto stimati in base ai dati statistici elaborati dalla ragioneria dello stato.

 

Riscatto sotto attacco?                                                                                                                                                                              26 gennaio 2026

Fortunatamente il Parlamento non ha approvato uno degli emendamentiCosì presentati in estremis in fase di approvazione finale della legge di bilancio 2026 che avrebbe ridimensionato gli effetti del riscatto della laurea a partire dal 2031 in relazione alla maturazione della pensione anticipata.

Norma scritta male, quasi certamente incostituzionale e di incerta applicazione se fosse passata.

Si è così preferito abrogare la disposizione dell’anno scorso che abbinava la previdenza pubblica a quella complementare per facilitare l’accesso alla pensione anticipata da parte dei contributivi puri con almeno 64 anni, all’unico scopo di rinvenire o ripristinare delle risorse finanziarie per fare quadrare i conti pubblici non per il prossimo biennio ma dal 2031 in poi. La norma abolita, varata con la legge 207/2024, andava a inserire nel corpo dell’articolo 24 della legge Fornero il comma 7bis relativo alla pensione anticipata dei contributivi puri permettendo loro di facilitare il raggiungimento dell’importo minimo della pensione richiesto come terza condizione per pensionarsi, oltre all’età i 64 anni e i 20 anni di contributi effettivi. E lo faceva grazie all’apporto virtuale della rendita figurativa garantita dal Fondo pensione di iscrizione. Peccato che in tutto il 2025 la norma non ha mai visto la luce perché non è stata attuata dai Ministeri competenti cioè Lavoro ed Economia

Leggiamo però un passaggio di questo emendamento “fantasma” per capire non tanto a cosa siamo scampati ma quale potrebbe essere la tendenza del legislatore in materia, oppure degli uffici di bilancio del Ministero dell’economia che nell’ambito delle nostre economie occidentali sono quelli che assicurano quella linea di continuità tra governi anche di colore politico diverso, in quanto custodi delle politiche economiche sulla spesa di derivazione comunitaria.

Ebbene il soppresso emendamento affermava che ai fini della maturazione della pensione anticipata prevista dai (commi 10 e 11) dell’art. 24 della legge Fornero “non concorrono…le anzianità contributive riscattate” riferite al conseguimento della laurea universitaria. Tale riduzione della portata del riscatto non sarebbe stato integrale ma parziale, da 6 mesi a decorrere dal 2031 fino a 30 mesi a regime dal 2035.

Cioè a regime, chi avesse riscattato 4 anni di corso universitario (48 mesi), avrebbe utilizzato per accrescere l’anzianità contributiva richiesta solo 18 mesi. Tralasciamo alcuni aspetti tecnici che per fortuna non siamo qui a dover interpretare, come ad es. la sorte dei pagamenti effettuati o quali mesi sarebbero stati espunti e con che criterio.

Concentriamoci su un altro aspetto tecnico e cioè quello dei destinatari individuati in coloro che intendono accedere alla pensione anticipata (non di vecchiaia) che sono:

  • i vecchi iscritti con i requisiti (attuali) di 41 anni e 10 mesi le donne e 42 anni e 10 mesi gli uomini;
  • ma anche i nuovi iscritti con i requisiti appena citati e in più con quelli legati ad un minimo di età (attuali 64 anni), di anzianità contributiva (20 anni di contributi effettivi) e il minimo di pensione maturata (cd importo soglia rapportato a 2,6 o a 2,8 o a 3 volte l’assegno sociale).

Le questioni a cui vogliamo accennare per sollevare dei dubbi sulle reali intenzioni (ma anche sulle reali conoscenze del sistema pensionistico) dell’attuale e dei futuri legislatori riguarda soprattutto i nuovi iscritti, i contributivi puri di cui abbiamo parlato in un precedente intervento su questo sito.

Primo aspetto l’articolo 1 comma 7 della legge Dini del 1995: “Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore”. Si sta parlando di chi va in pensione anticipata con più di 40 anni di contribuzione e come calcolarla: Attenzione al secondo periodo del comma 7 che è norma non abrogata ne modificata da allora: “Ai fini del computo delle predette anzianità non concorrono le anzianità derivanti dal riscatto di periodi di studio e dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi e la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5.”.

Se abbiamo capito bene, quando i nuovi iscritti si avvicineranno tra diversi anni a maturare gli attuali requisiti di 41 anni e 10 mesi o 42 anni e 10 mesi, non possono accorciare la distanza aggiungendo anni derivanti dal riscatto laurea, semplicemente perché non è prevista la possibilità che ciò avvenga. Con la circolare 35/2012 l’INPS, nell’approfondire il citato comma 7, si conferma l’esclusione dal conteggio dell’anzianità contributiva dei soli contributi versati come prosecuzione volontaria senza però citare quelli derivanti dal riscatto laurea. Il comma 7 però è chiaro nella sua formulazione e perciò ci chiediamo: perché l’emendamento fantasma rivolgendosi (anche) ai nuovi iscritti che si pensionano con (gli attuali) 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi, esclude l’incidenza di diversi mesi riscattati senza sapere che per essi la legge Dini aveva già previsto la loro totale inefficacia?

Non lo sapremo mai il perché, benchè la risposta che viene spontanea è che si tratti di semplice crassa ignoranza giuridica.

Però un altro dubbio emerge facendo un passo indietro nel tempo: perché il legislatore ha istituito con la legge 247/2007 (comma 77) il riscatto “inoccupati”? Rivolgendosi in sostanza ai giovani (la maggior parte senza contributi antecedenti il 1996) privi di contributi versati in qualche gestione previdenziale obbligatoria e ancora senza lavoro svolto anche all’estero ma che si premurano, a costi inferiori, di riscattare appena laureati, i corsi universitari con un meccanismo di calcolo sia degli oneri che degli effetti, limitati alla quota contributiva della pensione.

Se questi giovani, ancora senza reddito e per i quali l’onere del riscatto si immagina venga pagato dai genitori, non potranno fare incidere nel raggiungimento dell’anzianità contributiva i corsi di laurea riscattati (comma 7 citato), perché sono incentivati a farlo con una legge di 12 anni dopo?

Crassa ignoranza anche qui? Idee poco chiare sul riscatto laurea?

Tutto ciò non è una questione da sottovalutare e metterla sul piano dell’incompetenza legislativa, perché di fronte a queste incertezze da parte dello stesso legislatore, se nostro figlio o nipote ci chiedesse, una volta laureato, se conviene o meno riscattare la laurea, cosa dovremmo rispondere?

Dove va il sistema contributivo

12 gennaio 2026

Con lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 2025 e l’ingresso nel 2026 si sono compiuti i primi 30 anni del sistema previdenziale contributivo varato dalla legge 335/1995.

Il sistema contributivo è quello che a regime, tra più di una decina di anni circa, soppianterà il sistema misto di calcolo della pensione che contiene ancora una importante quota retributiva riferita ai periodi di lavoro antecedenti il 1996, e che sono calcolati ancora col vecchio sistema retributivo tanto temuto da diversi ambienti politici, tecnici e imprenditoriali.

Il sistema contributivo lo sappiamo, darà corso a pensioni più povere di quelle attuali, cioè, con una terminologia tecnica, ad un meccanismo di calcolo con un tasso di sostituzione pensione/retribuzione/reddito, più basso del sistema retributivo.

Si sa anche che da qui a quindici anni, se non cambia qualcosa, avremo la maggior parte della popolazione titolare di una pensione contributiva in condizioni disagiate a causa delle pensioni basse cui saranno costretti, con una scarsa propensione al consumo e al risparmio. Il primo pilastro della previdenza, quello di natura pubblica che deve garantire un livello adeguato di vita a norma di Costituzione e che finora lo ha fatto bene, dovrà essere supportato necessariamente dal secondo pilastro, quello privatistico, della previdenza complementare, gestito da Fondi negoziali o assicurativi.

Dalle relazioni annuali della ragioneria dello stato avremo un’impennata della spesa previdenziale a partire dal 2030/2031 per alcuni anni, forse in concomitanza, così dicono diversi commentatori, con le ultime uscite dal lavoro dei baby boomer con un’importante quota ancora retributiva. Questa continua guerra tra vecchie e nuove generazioni continuamente sbandierata e presa a pretesto, parrebbe “frenare” quegli interventi volti a rafforzare il sistema contributivo, in mancanza dei quali, il quadro sociale, con la sanità pubblica sempre più marginale, andrebbe diritto verso il dramma sociale.

Oggi i pensionamenti anticipati a 64 anni dei contributivi sono limitati perché per poter raggiungere i minimi pensionistici richiesti (da 1.500 a 1.620 euro mensili lordi) ci vogliono stipendi almeno da quadri. Nel lavoro autonomo e parasubordinato invece, quasi solo gli amministratori iscritti alla gestione separata ce la fanno perché negli altri casi prevale la tendenza a non dichiarare tutti i redditi e quindi ad accumulare un montante contributivo basso.

Un importante correttivo avrebbe potuto essere l’abbinamento tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare grazie al cui apporto si sarebbe potuto raggiungere quei minimi pensionistici ma il legislatore, quest’anno con l’ultima legge di bilancio, ha pensato bene di sopprimere ciò che aveva introdotto (e non attuato) solo un anno fa.

Rimangono le uscite con la pensione di vecchiaia a 67 anni il cui minimo richiesto è poco superiore ai 500 euro lordi al mese.

Anche queste uscite sono però oggi ancora limitate perché i neo assunti dal 1996, soprattutto giovani, sono ben lontani dall’età pensionabile, oggi raggiungibile solo da chi ha iniziato a lavorare in tarda età ma difficilmente con lavori stabili e continuativi, cosa che, in un circolo vizioso infinito, rende difficile arrivare a maturare anche i 20 anni di contribuzione.

Poniamoci ora la domanda giuridica principale dopo questa dissertazione con concetti in ordine sparso: l’assetto del sistema contributivo per i contributivi puri o per chi opta per tale sistema è in linea con la Costituzione e in particolare con l’art. 38? Problema enorme che ora ci limitiamo a buttare lì, ricordando che una recente sentenza della Consulta  (sentenza 94/2025) ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dall’integrazione al minimo la quota contributiva dell’assegno di invalidità. Un importante paletto che però non ha riguardato (ancora) le pensioni contributive ordinarie di vecchiaia o anticipate;  le quali non prevedono, diversamente dal sistema retributivo, che lo Stato integri le pensioni basse fino al trattamento minimo ma anzi che l’apporto per eguagliare il minimo vitale sia fornito da ulteriore contribuzione da parte dello stesso lavoratore fino a raggiungere gli importi soglia previsti. Apporto tramite contributi da lavoro o di natura volontaria,. cosa che in entrambi i casi, potrebbe risultare impraticabile per le insufficienti condizioni di salute e/o di reddito che non consentono di realizzareper la maggior parte delle persone né l’uno né l’altro obiettivo.

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