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Dove va il sistema contributivo
12 gennaio 2026
Con lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre 2025 e l’ingresso nel 2026 si sono compiuti i primi 30 anni del sistema previdenziale contributivo varato dalla legge 335/1995.
Il sistema contributivo è quello che a regime tra più di una decina di anni circa, soppianterà il sistema misto di calcolo della pensione che contiene ancora una importante quota retributiva i per i periodi di lavoro antecedenti il 1996, e sono calcolati ancora col vecchio sistema retributivo tanto temuto da diversi ambienti politici, tecnici e imprenditoriali.
Il sistema contributivo lo sappiamo, darà corso a pensioni più povere di quelle attuali, cioè, con una terminologia tecnica, ad un meccanismo di calcolo con un tasso di sostituzione pensione/retribuzione/reddito, più basso del sistema retributivo.
Si sa anche che da qui a quindici anni, se non cambia qualcosa, avremo la maggior parte della popolazione in condizioni disagiate per percepire redditi bassi, al limite della soglia di povertà con una scarsa propensione al consumo e al risparmio. Ilm primo pilastro della previdenza quello di natura pubblica che deve garantire un livello adeguato di vita e che finora lo ha fatto, dovrà essere supportato dal secondo pilastro, privatistico, della previdenza complementare.
Dalle relazioni annuali della ragioneria dello stato avremo un’impennata della spesa previdenziale a partire dal 2030/2031 per alcuni anni forse per le ultime uscite dal lavoro dei baby boomer con un’importante quota ancora retributiva.
Questa continua guerra tra vecchie e nuove generazioni continuamente sbandierata e presa a pretesto, parrebbe “frenare” quegli interventi volti a rafforzare il sistema contributivo, in mancanza dei quali, il quadro sociale che si intravede, con la sanità pubblica sempre più marginale, si andrebbe verso il dramma sociale.
Oggi i pensionamenti anticipati a 64 anni dei contributivi sono limitate perché per poter raggiungere i minimi pensionistici richiesti (da 1.500 a 1.620 euro mensili lordi) ci vogliono stipendi almeno da quadri e nel lavoro autonomo e parasubordinato, quasi solo gli amministratori ce la fanno perché negli altri casi prevale la tendenza a non dichiarare tutti i redditi e quindi ad accumulare un montante contributivo basso.
Un importante correttivo poteva essere l’abbinamento tra previdenza obbligatoria e previdenza complementare grazie al cui apporto si sarebbe potuto raggiungere quei minimi pensionistici ma il legislatore, quest’anno con l’ultima legge di bilancio ha pensato bene di sopprimere ciò che aveva introdotto (e non attuato) solo un anno fa.
Rimangono le uscite con la pensione di vecchiaia a 67 anni il cui minimo richiesto è poco sopra i 500 euro lordi al mese.
Anche queste uscite sono però ancora limitate perché i neo assunti dal 1996 giovani sono ben lontani dall’età pensionabile, oggi raggiungibile solo da chi ha iniziato a lavorare in tarda età ma difficilmente con lavori stabili e continuativi, cosa che, in un circolo vizioso infinito, rende difficile arrivare a maturare anche i 20 anni di contribuzione.
Poniamoci ora la domanda giuridica principale dopo questa dissertazione con concetti in ordine sparso: l’assetto del sistema contributivo per i contributivi puri o per chi opta per tale sistema è in linea con la Costituzione e in particolare con l’art. 38? Problema enorme che ora ci limitiamo a buttare lì, ricordando come di recente la Corte con la sentenza /2024 ha dichiarato illegittima la norma che escludeva dall’integrazione al minimo la quota contributiva dell’assegno di invalidità. Non (ancora) per le pensioni ordinarie quindi che, al contrario, non prevedono, al contrario del sistema retributivo, che lo stato integri le pensioni basse fino al trattamento minimo ma che l’apporto per eguagliare il minimo vitale sia fornito da ulteriore contribuzione da parte dell’assicurato fino a raggiungere gli importi soglia previsti. Apporto tramite contributi da lavoro o volontari. Cosa che in entrambi i casi potrebbe risultare impossibile per le insufficienti condizioni di salute e/o di reddito che non consentono di realizzare né l’uno né l’altro obiettivo.
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